Art. 10.
(Agenzie delle informazioni).

      1. Le agenzie delle informazioni sono gli organismi informativi con funzioni operative e sono sottoposte alla vigilanza del CIS. Le agenzie rispondono direttamente all'Autorità delegata che attua gli indirizzi del CIS anche avvalendosi del DIGIS. L'organizzazione e il funzionamento delle agenzie sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS.
      2. Le agenzie hanno autonomia organizzativa, contabile e finanziaria da esercitare nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità di cui al comma 3 del medesimo articolo.
      3. Le agenzie agiscono in cooperazione tra loro e in coordinamento con i competenti organi dell'amministrazione della difesa e delle Forze di polizia; forniscono continue informazioni al DIGIS; danno esecuzione al piano di ricerca informativa e mantengono i rapporti operativi con gli analoghi organismi degli altri Paesi.
      4. Negli ambiti di rispettiva competenza, le agenzie svolgono anche attività di controspionaggio, controinfluenza, controingerenza e controinformazione e cooperano, altresì, su disposizione dell'Autorità

 

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delegata, alla tutela all'estero dei cittadini italiani e dell'Unione europea e dei loro beni.
      5. L'AISE e l'AISI dispongono di propri centri operativi, rispettivamente, all'estero e nel territorio nazionale. Ciascuna agenzia può chiedere di avvalersi dei centri operativi dell'altra, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS. Con le stesse modalità sono costituiti, in un'ottica di integrazione e semplificazione operativa, centri operativi unici.
      6. Alle agenzie è preposto un direttore responsabile della gestione tecnico-operativa, nominato con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 2. In particolare il direttore di ciascuna agenzia:

          a) propone all'Autorità delegata la nomina del vice direttore e dei capi reparto;

          b) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'agenzia, non compresi tra quelli di cui alla lettera a);

          c) riferisce costantemente all'Autorità delegata sull'attività svolta dall'agenzia e presenta alla stessa Autorità un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'agenzia.

      7. Il vice direttore e i capi reparto di cui alla lettera a) del comma 6 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.